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Nessun ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente

(26.3931)MozioneLa dichiarazione sull’intervento è disponibile
Svizzera19 giu 2026
Profilo
Tipo
Mozione
Stato
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Parlamento
Svizzera
Numero
26.3931
Inizio
19 giu 2026
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20263931
Contributi(13)
Cronologia(3)
  • Proposta: Respingere
    Consiglio federale
  • La dichiarazione sull’intervento è disponibile
  • Depositato
Testi(4)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Nessun ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente
  • Risposta del CF / UfficioTEXT

    Il Consiglio federale rinvia ai suoi pareri relativi alle mozioni (identiche) Gruppo dell’Unione democratica di Centro 24.3057 e Friedli 24.3511 «Nessun ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente», entrambe respinte dal Consiglio degli Stati il 18 dicembre 2024.

     

    L’ammissione provvisoria disciplina il soggiorno delle persone il cui allontanamento non può essere eseguito e che pertanto potranno restare a lungo in Svizzera. 

    Negare in maniera generalizzata il ricongiungimento familiare alle persone ammesse provvisoriamente non è compatibile con il diritto al rispetto della vita familiare sancito dalla Costituzione federale, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e da altri trattati internazionali. Nella loro giurisprudenza costante, il Tribunale federale e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno riconosciuto il diritto al rispetto della vita familiare e quindi anche varie possibilità di ricongiungimento familiare. Le ingerenze in questo diritto sono ammesse solo se proporzionate.

     

    La percentuale di persone ammesse provvisoriamente nel settore dell’asilo è soprattutto la risultante di conflitti bellici protratti che rendono impossibile un ritorno nel Paese d’origine. La Costituzione federale stabilisce che le persone non possono essere rinviate in un Paese in cui sono esposte a un rischio immediato di subire un trattamento inumano o degradante. Nell’ambito della sua tradizione umanitaria, la Svizzera ha anche aderito alle disposizioni di diritto internazionale che sanciscono questo principio. 

     

    La procedura di ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente sottostà a condizioni restrittive, quali l’indipendenza dall’aiuto sociale. Il numero di domande approvate è pertanto esiguo: tra gennaio 2022 e maggio 2026 in media 114 persone all’anno hanno ottenuto un permesso di soggiorno nel quadro del ricongiungimento famigliare. Il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente influisce dunque solo in misura marginale sull’immigrazione in Svizzera.



    Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
  • Testo depositatoTEXT

    Il Consiglio federale è incaricato, in occasione della prossima revisione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, di modificare come segue l’articolo 85 capoverso 7: 
    Art. 85 cpv. 7 
    Le persone ammesse provvisoriamente non hanno diritto al ricongiungimento familiare. 

  • MotivazioneTEXT

    Uno straniero ammesso provvisoriamente non ha diritti di soggiorno in Svizzera. Deve essere rimpatriato quanto prima poiché la sua domanda di asilo è stata respinta. Come già sottolineato dal nome, l'ammissione di tali persone deve essere «provvisoria» e a breve termine. Un ricongiungimento familiare invece presuppone un soggiorno di lunga durata, il che non può essere il caso delle persone ammesse provvisoriamente. Il fatto che attualmente oltre il 60 per cento delle persone rientranti nel settore dell'asilo viva in Svizzera con lo statuto di «persona ammessa provvisoriamente» dimostra l'esistenza di abusi del sistema. Non si tratta più di ammettere in via provvisoria casi di rigore che non possono essere rimpatriati immediatamente, bensì di una falla del sistema svizzero dell'asilo. Permettendo il ricongiungimento familiare, la falla si allarga, in quanto i vantaggi offerti da questo statuto sono aumentati e le probabilità che una persona ammessa provvisoriamente lasci la Svizzera tendono a zero. D'altro canto, questa possibilità comporta un gran numero di abusi, poiché l'effettiva appartenenza alla famiglia non è praticamente mai controllata. In questo modo giungono in Svizzera innumerevoli altri immigrati che non avrebbero alcun diritto a soggiornare nel nostro Paese. Queste persone non figurano neanche nelle statistiche in materia di asilo poiché non devono presentare nessuna domanda. Stando ai Cantoni, negli ultimi tempi l'immigrazione tramite questo canale ha registrato un forte aumento e comporta sempre più problemi.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0