Imparare dalla Svezia e dalla Danimarca: asilo a tempo determinato. Ritorno all'essenza del diritto d'asilo
(26.3946)- Tipo
- Mozione
- Stato
- La dichiarazione sull’intervento è disponibile
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 26.3946
- Inizio
- 19 giu 2026
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20263946
- Andreas GlarnerUnione democratica di centro
- Piero MarchesiUnione democratica di centro
- Jean-Luc AddorUnione democratica di centro
- Justiz- und Polizeidepartement
- Benjamin FischerUnione democratica di centro
- Proposta: RespingereConsiglio federale
- La dichiarazione sull’intervento è disponibile
- Depositato
- Titolo dell'oggettoImparare dalla Svezia e dalla Danimarca: asilo a tempo determinato. Ritorno all'essenza del diritto d'asilo
- Risposta del CF / Ufficio
Il Consiglio federale rinvia al suo parere relativo alla mozione 24.4588, dal tenore identico, che il Consiglio nazionale ha respinto il 24 settembre 2025.
Il Consiglio federale è a conoscenza delle pertinenti regole vigenti in Danimarca e in Svezia. Anche se è vero che il numero di domande d’asilo in Danimarca è relativamente basso nel confronto europeo e che quello in Svezia è in calo da alcuni anni, non si può comparare direttamente la situazione di questi due Stati con quella di Paesi situati al centro dell’Europa come l’Austria, la Germania o la Svizzera. Occorre un’analisi approfondita per poter stabilire misure che appaiano opportune e durature. Per questo motivo il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato Z’Graggen 24.3939 «Analisi della procedura d'asilo in alcuni Paesi europei selezionati», che chiede in particolare di analizzare la procedura d’asilo e gli attuali sviluppi in Paesi europei selezionati e di trarne conclusioni per la politica d’asilo svizzera.
Occorre precisare che le cifre elevate citate dall’autore della mozione riguardo alla Svezia sono dovute a un aggiornamento delle banche dati dell’Ufficio nazionale svedese della migrazione. Secondo le indicazioni fornite da quest’ultimo, il numero definitivo di titoli di soggiorno revocati per il 2023 ammonta a 10 140, di cui soltanto una piccola parte riguarda persone con statuto di rifugiato. Oltre la metà delle revoche concerne permessi di lavoro (5634), seguiti da autorizzazioni fondate su legami familiari (2253), autorizzazioni legate alla protezione internazionale (797), autorizzazioni di studio (630) e altre categorie (826; p. es. autorizzazioni rilasciate a diplomatici).
Nemmeno in Svizzera il diritto di soggiorno dei rifugiati riconosciuti è illimitato. Per quanto riguarda i diversi punti sollevati nella presente mozione, il Consiglio federale rinvia alla sua risposta alla domanda Steinemann 24.7663 «Warum kann Schweden Flüchtlingen von vornherein eine befristete Aufenthaltserlaubnis geben, die Schweiz macht das nicht?». In Svizzera, i rifugiati riconosciuti cui è stato concesso l’asilo ottengono un permesso di dimora la cui validità, limitata a un anno, è prorogata fintanto che i motivi per cui era stata riconosciuta la qualità di rifugiato restano validi. La SEM può tuttavia disconoscere la qualità di rifugiato e revocare l’asilo se la protezione non è più necessaria, il che implica tuttavia che la situazione nel Paese d’origine del rifugiato sia cambiata in maniera radicale e duratura. In questi casi, il Cantone competente può revocare il permesso di dimora. Esaminare sistematicamente tutti i casi di concessione dell’asilo dopo due anni come in Danimarca o dopo tre come in Svezia comporterebbe un onere finanziario e di personale sproporzionato. Questo provvedimento non implicherebbe necessariamente un maggior numero di disconoscimenti della qualità di rifugiato e quindi di revoche dell’asilo, in particolare poiché tale disconoscimento presuppone un cambiamento fondamentale e duraturo della situazione nel Paese d’origine della persona in questione. Inoltre, il tasso d’integrazione dei rifugiati riconosciuti potrebbe essere influenzato negativamente se fosse introdotto un regime simile a quelli adottati da Svezia e Danimarca.
Il Consiglio federale respinge il rilascio diretto del permesso di dimora da parte della SEM in caso di concessione dell’asilo. La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia di rilascio dei permessi tiene conto della struttura federalistica della Svizzera ed è risultata efficace nella pratica.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. - Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le pertinenti disposizioni legali affinché
- l’asilo sia concesso a tempo determinato per due anni e possa essere prorogato, previo riesame, di volta in volta di due anni;
- l’asilo sia accordato rilasciando un unico permesso di dimora di diritto federale.
- Motivazione
Chi è riconosciuto come rifugiato in Svizzera può di norma restare in maniera duratura nel Paese. La situazione è diversa in Svezia e in Danimarca: i rifugiati ottengono protezione soltanto a tempo determinato. Dopo rispettivamente due e tre anni il loro statuto è riesaminato. Se il motivo di fuga non sussiste più (mutata situazione di pericolo nel Paese d’origine) o se è accertata un’irregolarità (p. es. falsi dati d’identità), l’asilo è revocato. Le autorità passano davvero all’azione: l’autorità migratoria svedese scrive che nel 2023 sono stati revocati quasi 11 000 titoli di soggiorno di persone che non adempivano le condizioni.
La normativa svedese, che limita la concessione dell’asilo a due anni, è in sintonia con la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. Elimina unicamente il problematico «swiss finish», che comporta di fatto un asilo duraturo.
Accordando l’asilo soltanto con un permesso di diritto federale (come per le ammissioni provvisorie) si elimina l’inutile doppione tra la concessione dell’asilo di diritto federale e il permesso di dimora cantonale. Tale doppione comporta infatti che in presenza di un motivo di revoca (espulsione, messa in pericolo della sicurezza, ecc.) vanno svolti due procedimenti con rimedi giuridici e pertinenti possibilità dilatorie: dapprima la revoca dell’asilo, poi quella del permesso. In caso d’espulsione tutto ciò è preceduto anche da un procedimento penale.
Limitando l’asilo nel tempo, il diritto d’asilo ritorna al principio alla base della Convenzione sullo statuto dei rifugiati: una protezione temporanea per veri rifugiati, accordata finché necessaria. La limitazione dell’asilo nel tempo consolida quindi l’essenza del diritto d’asilo e la tradizione umanitaria della Svizzera. Nel contempo sono eliminati doppioni inutili e si riduce l’attrattiva della Svizzera quale Paese di destinazione. La conseguente riduzione delle domande d’asilo adempie il mandato costituzionale conferito da Popolo e Cantoni (art. 121a cpv. 2 Cost.), che nella limitazione dell’immigrazione menziona esplicitamente anche il settore dell’asilo.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0