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Codice di procedura penale. Rendere più efficiente il perseguimento penale limitando il diritto di apporre sigilli

(26.3814)MozioneLa dichiarazione sull’intervento è disponibile
Svizzera18 giu 2026
Profilo
Tipo
Mozione
Stato
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Parlamento
Svizzera
Numero
26.3814
Inizio
18 giu 2026
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20263814
Contributi(16)
Cronologia(4)
  • Controverso. Discussione rinviata
  • Proposta: Accogliere
    Consiglio federale
  • La dichiarazione sull’intervento è disponibile
  • Depositato
Testi(4)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Codice di procedura penale. Rendere più efficiente il perseguimento penale limitando il diritto di apporre sigilli
  • Risposta del CF / UfficioTEXT

    Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

  • Testo depositatoTEXT

    Il Consiglio federale è incaricato di modificare il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) in modo da limitare le possibilità di apporre sigilli a supporti di dati (cellulari, laptop e archivi cloud) se vi è pericolo nel ritardo e la sicurezza interna o esterna della Svizzera è minacciata. Le basi legali vanno adeguate in particolare di modo che:

    1. le autorità di perseguimento penale siano sempre autorizzate a mettere al sicuro (back up a specchio) i dati subito dopo il sequestro senza che ciò sia considerato una perquisizione inammissibile;
    2. lo strumento dell’apposizione di sigilli si concentri su casi chiaramente definiti dalla legge in cui sussiste un diritto assoluto al segreto professionale o a non deporre (p. es. avvocati, medici);
    3. gli abusi volti a ritardare i procedimenti siano sistematicamente impediti;
    4. vengano introdotte normative derogatorie in particolare se vi è pericolo nel ritardo e la sicurezza interna o esterna della Svizzera è minacciata, segnatamente da atti terroristici.
  • MotivazioneTEXT

    Garantire il diritto alla tutela del segreto, ma accelerare i procedimenti
    La tutela di segreti riconosciuti dalla legge (p. es. il segreto professionale degli avvocati) è un bene prezioso che deve essere protetto anche nell’era digitale. Questa protezione non può tuttavia impedire per mesi di far luce su reati gravi. Il caso dell’attentatore di Winterthur Nesip D. e le dichiarazioni inequivocabili rilasciate dal procuratore federale Blätter alla NZZ am Sonntag sono allarmanti: secondo il procuratore, l’impossibilità per il Ministero pubblico della Confederazione di accertare, sulla base dei dispositivi messi al sicuro, l’esistenza di una rete alle spalle dell’attentatore costituisce una lacuna per la sicurezza pubblica. Il giudice dei provvedimenti coercitivi va sgravato. Le domande infondate o puramente tattiche di apposizione di sigilli vanno scoraggiate sin dall’inizio. 

    La prassi evidenzia gravi lacune
    Nonostante la revisione parziale del diritto in materia di dissigillamento, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, nella prassi l’apposizione di sigilli è sempre più utilizzata per ritardare i procedimenti. Il problema è urgente, come dimostrato dal caso descritto, in cui il ricorso a tale strumento impedisce al Ministero pubblico della Confederazione di escludere un ulteriore pericolo nel ritardo. La normativa vigente si basa storicamente su fascicoli cartacei. Nel caso di dispositivi digitali o archivi cloud, l’apposizione di sigilli spesso blocca completamente l’accesso alle prove.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0