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Limitare la durata del versamento delle provvigioni degli intermediari nell'ambito delle assicurazioni complementari

(26.3837)MozioneDepositato
Svizzera18 giu 2026
Profilo
Tipo
Mozione
Stato
Depositato
Parlamento
Svizzera
Numero
26.3837
Inizio
18 giu 2026
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20263837
Contributi(28)
Cronologia(1)
  • Depositato
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Limitare la durata del versamento delle provvigioni degli intermediari nell'ambito delle assicurazioni complementari
  • Testo depositatoTEXT

    Il Consiglio federale è incaricato di:

    • elaborare le basi legali necessarie affinché l’attività degli intermediari assicurativi sia disciplinata in modo indipendente dall’Accordo settoriale sugli intermediari (ASI) applicabile agli assicuratori malattia secondo la legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12) e la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), fissando un tetto massimo per le loro provvigioni;
    • limitare a sei mesi il versamento di provvigioni nel settore delle assicurazioni complementari.
  • MotivazioneTEXT

    Le rimunerazioni eccessive per l’intermediazione di assicurazioni complementari delle assicurazioni malattie continuano a suscitare grande contrarietà nell’opinione pubblica. Agli intermediari assicurativi sono infatti versati centinaia di milioni di franchi, il che incide sulle elevate spese sanitarie e risulta inaccettabile.

     

    La fissazione di un tetto massimo per le provvigioni degli intermediari nell’ambito delle assicurazioni complementari è in gran parte lasciata alle imprese di assicurazione stesse. Lo sviluppo dell’ASI elaborato dalle ex associazioni mantello degli assicuratori-malattie curafutura e santésuisse dimostra che il settore non è in grado di risolvere il problema delle rimunerazioni eccessive. Il primo Accordo settoriale sugli intermediari (ASI 1.0) prevedeva infatti un tetto massimo di 12 premi mensili, limite che è stato poi temporaneamente revocato nel settembre 2023 con la versione ASI 2.0 e successivamente reintrodotto e aumentato a 16 premi mensili con l’ASI 3.0 del marzo 2024. Queste modifiche all’ASI non sono casuali: sono da ricondurre al forte aumento dei premi delle casse malati, che a sua volta fa procedere a pieno ritmo l’attività degli intermediari assicurativi.

     

    Anche il Consiglio federale ha riconosciuto che l’autodisciplinamento volontario del settore non è sufficiente. L’ordinanza che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi (RU 2024 425), entrata in vigore il 1° settembre 2024, ha stabilito il carattere obbligatorio generale di alcune disposizioni dell’ASI 3.0 e quindi purtroppo anche delle rimunerazioni esorbitanti pari a 16 premi mensili per ogni prodotto sottoscritto nell’ambito delle assicurazioni complementari.

     

    Dopo aver cambiato assicurazione, prima di contribuire alla copertura dei costi sanitari gli stipulanti di un’assicurazione complementare pagano quindi per un periodo pari a 16 mesi la provvigione all’intermediario. Queste provvigioni eccessive contribuiscono all’aumento dei premi, aggravano il rispettivo onere a carico della popolazione e creano falsi incentivi per gli intermediari.

     

    La limitazione della durata del versamento di provvigioni a sei premi mensili per prodotto è una misura necessaria e proporzionata per tutelare meglio gli assicurati da costi inutili.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0