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Utilizzare la croce svizzera soltanto per i prodotti fabbricati in Svizzera

(26.432)Iniziativa parlamentareAssegnato alla commissione competente
Svizzera18 giu 2026
Profilo
Tipo
Iniziativa parlamentare
Stato
Assegnato alla commissione competente
Parlamento
Svizzera
Numero
26.432
Inizio
18 giu 2026
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20260432
Contributi(5)
  • Thomas RechsteinerAutoreAlleanza del Centro
  • ParlamentDipartimento responsabile
  • Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur SRCommissione competente
  • Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur NRCommissione competente
  • NationalratConsiglio iniziale
Cronologia(2)
  • Assegnato alla commissione competente
  • Depositato
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Utilizzare la croce svizzera soltanto per i prodotti fabbricati in Svizzera
  • Testo depositatoTEXT

    Articolo 47 capoverso 3quater (nuovo) della legge sulla protezione dei marchi (LPM)

    Per le indicazioni di cui al capoverso 3ter, la croce svizzera può essere apposta soltanto se la trasformazione o la fabbricazione che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali ha avuto luogo in Svizzera.

  • MotivazioneTEXT

    Secondo l’articolo 47 capoverso 3ter LPM le indicazioni concernenti la ricerca, il design o altre attività specifiche legate al prodotto possono essere usate soltanto se l’intera attività in questione si svolge nel luogo indicato. Fino a poco tempo fa, l’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) applicava la prassi secondo cui, in questi casi, la croce svizzera non poteva essere utilizzata sui prodotti fabbricati all’estero.

     

    Il 23 marzo 2026 l’IPI ha annunciato di aver «precisato» la propria prassi in materia, consentendo alle imprese, in simili casi, di utilizzare anche la croce svizzera, e ha motivato questa decisione in particolare con le barriere doganali degli Stati esteri e con la forza del franco. Per questo motivo è importante «applicare le leggi nel modo più favorevole possibile alle imprese». I dazi nei mercati di esportazione penalizzano però soprattutto le PMI legate al tessuto economico regionale, mentre le imprese che operano a livello internazionale possono trasferire più facilmente la produzione all’estero. A differenza delle imprese attive a livello internazionale, le PMI svizzere sono svantaggiate dalla forza del franco anche sul mercato interno, dove devono fare i conti con merci importate a prezzi più convenienti. Le PMI che non dispongono di un centro di produzione all’estero necessitano quindi maggiormente della croce svizzera. 

     

    Alla luce delle precedenti considerazioni, la croce svizzera deve poter essere apposta, per le indicazioni di cui all’articolo 47 capoverso 3ter LPM, soltanto se la trasformazione o la fabbricazione che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali ha avuto luogo in Svizzera. I trasformatori e i produttori nazionali fanno parte del polo produttivo svizzero, che occorre tutelare tramite la croce svizzera. 

     

    Per maggiore chiarezza, tale precisazione va integrata nella legge in un nuovo capoverso 3quater LPM. Questa precisazione è in linea con quanto indicato il 10 dicembre 2012 nel Consiglio degli Stati dall’allora capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia riguardo al divieto di utilizzo della croce svizzera. Tale indicazione si riferiva alle informazioni relative alla ricerca e al design, ma non al luogo di trasformazione o fabbricazione.

     

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0