Regole eque per il traffico di perfezionamento attivo con la nuova legge sulle dogane
(26.3531)- Tipo
- Mozione
- Stato
- Assegnato alla commissione competente
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 26.3531
- Inizio
- 18 mag 2026
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20263531
- Sidney KamerzinAlleanza del Centro
- Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR
- Martin HübscherUnione democratica di centro
- Finanzdepartement
- Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR
- Assegnato alla commissione competente
- AdozioneConsiglio nazionale
- Nella Commissione del Consiglio degli Stati
- Pianificato nel Consiglio nazionale
- La dichiarazione sull’intervento è disponibile
- Titolo dell'oggettoRegole eque per il traffico di perfezionamento attivo con la nuova legge sulle dogane
- Risposta del CF / Ufficio
Con l’entrata in vigore del nuovo diritto doganale viene precisato il regime del perfezionamento attivo. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è tenuto a consultare gli ambienti interessati prima di rilasciare un’autorizzazione all’importazione di latte, latte scremato e frumento per il perfezionamento attivo (art. 29 cpv. 3 primo periodo della legge del 20 giugno 2025 sui compiti dell’UDSC; LUDSC; FF 2025 2035). I dettagli di tale procedura di consultazione sono disciplinati nell’ordinanza d’esecuzione. Si prevede di concedere agli ambienti interessati un termine di 10 giorni lavorativi per presentare il loro parere. I riscontri ottenuti nell’ambito della consultazione serviranno all’UDSC per verificare la plausibilità dei prezzi e delle quantità. Le autorizzazioni all’importazione per il perfezionamento attivo vengono rilasciate solo se non sono disponibili prodotti agricoli svizzeri, compresi quelli di base, dello stesso genere in quantità sufficiente o se lo svantaggio dovuto al prezzo tra la Svizzera e l’estero non può essere compensato con altri provvedimenti (art. 29 cpv. 2 LUDSC).
Con l’entrata in vigore della LUDSC, l’UDSC informerà in ogni caso gli ambienti interessati in merito alle autorizzazioni rilasciate o negate relative ai latticini di base (art. 29 cpv. 4 LUDSC). Questa trasparenza garantirà che gli operatori svizzeri possano seguire l’andamento del mercato. In futuro, il Consiglio federale potrà inoltre prevedere che l’UDSC informi o consulti gli ambienti interessati anche in merito ad altri prodotti agricoli, compresi quelli di base, prima di rilasciare un’autorizzazione all’importazione per il perfezionamento attivo (art. 29 cpv. 3 LUDSC). Le modalità e i termini sono disciplinati dal Consiglio federale nelle disposizioni delle ordinanze attualmente in fase di elaborazione. Gli ambienti interessati, ossia le pertinenti associazioni di categoria e di produttori, potranno esprimere il loro parere su queste disposizioni in occasione della consultazione pubblica sulle ordinanze d’esecuzione.
Il Consiglio federale ritiene pertanto che le richieste della presente mozione siano già ampiamente soddisfatte.
Rifiuta tuttavia di fissare in modo generalizzato la durata delle autorizzazioni a un massimo di sei mesi. Una simile limitazione comporterebbe un aumento dell’onere per l’economia e le amministrazioni pubbliche, poiché le autorizzazioni dovrebbero essere rinnovate con maggiore frequenza. La durata dell’autorizzazione e le quantità ammesse sono stabilite nel singolo caso dall’UDSC. In genere le autorizzazioni sono rilasciate per un periodo di 12 mesi. In presenza di circostanze particolari, è possibile stabilire sia una durata più breve sia una quantità inferiore. In situazioni straordinarie di mercato, questa prassi è già applicata, in base al diritto vigente, alle domande relative ai latticini di base nel quadro della procedura di consultazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. - Testo depositato
Il Consiglio federale è invitato, nel quadro dell’attuazione della nuova legge sulle dogane, a predisporre le condizioni quadro nelle ordinanze d’esecuzione per il traffico di perfezionamento attivo di latticini in modo tale che:
- tutte le domande siano sottoposte per parere alle organizzazioni interessate con un termine adeguato;
- le autorizzazioni siano vincolate a un esame di plausibilità (prezzo, quantità, ecc.);
- a parità di prezzo, qualità e disponibilità quantitativa, i latticini di origine svizzera abbiano la precedenza nella valutazione dell’autorizzazione;
- le autorizzazioni siano concesse, di norma, per un periodo massimo di sei mesi;
- le organizzazioni interessate vengano informate della decisione di autorizzazione e ricevano la relativa documentazione.
Una minoranza (Ryser, Flach, Grossen Jürg) propone di respingere la mozione.
- Motivazione
Il Parlamento ha adottato la futura (nuova) legge sulle dogane (22.058) nella votazione finale del 20 giugno 2025. In tale contesto vengono definiti anche i parametri di riferimento per il traffico di perfezionamento attivo dei prodotti agricoli di base. La data effettiva dell’entrata in vigore non è stata ancora definita (indicativamente nel 2028). Nel frattempo, si svolgerà la procedura di consultazione concernente le relative ordinanze d’esecuzione. Considerando le turbolenze di mercato che colpiscono alcuni comparti del settore agricolo, è fondamentale che nell’elaborazione delle nuove ordinanze d’esecuzione siano individuate e superate fin da subito le criticità del sistema attuale. L’obiettivo prioritario resta il consolidamento della filiera produttiva e di trasformazione della Svizzera.
Di conseguenza, una regolamentazione analoga all’attuale articolo 165a dell’ordinanza sulle dogane non ha più alcuna ragion d’essere, poiché si traduce nei fatti in una «discriminazione dei prodotti nazionali» per le materie prime svizzere. Per tutti i casi futuri occorre prevedere una procedura di consultazione basata su una decisione di valutazione da parte dell’Amministrazione, applicando, a parità di condizioni, il principio della preferenza nazionale. Considerate la stagionalità della produzione lattiera e, soprattutto, la volatilità del mercato, è fondamentale che in questo settore le autorizzazioni siano concesse, di norma, per un periodo massimo di sei mesi. Va infine garantita una trasparenza adeguata: le organizzazioni interessate devono essere informate e ricevere la rispettiva documentazione in modo automatico in merito alla decisione di autorizzazione e, se del caso, beneficiare di un mezzo di ricorso.
In questo modo, il Consiglio federale fornirà un contributo essenziale alla stabilità e alla trasparenza del mercato, come pure alla resilienza del sistema, senza generare costi supplementari per la Confederazione.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0