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No agli F-35

(VIS 581)Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))In sospeso
Svizzera
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  • Testo depositatoHTML

    La Costituzione federale1 è modificata come segue:


    Art. 197 n. 172
    17. Disposizione transitoria dell’art. 60 (Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito)
    1 La Confederazione non acquista aviogetti da combattimento del tipo F-35.
    2 Il budget dell’esercito è adeguato di conseguenza.
    3 La presente disposizione decade il 1° gennaio 2040.


    1 RS 101
    2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0