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Per un trasporto pubblico forte e prezzi dei voli equi (Iniziativa sul buono mobilità)

(VIS 580)Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))In sospeso
Svizzera
Profilo
Tipo
Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))
Stato
In sospeso
Parlamento
Svizzera
Numero
VIS 580
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
vis580
Contributi(1)
  • Mobilitätsbon-InitiativeAutore
Cronologia(3)
  • Scadenza del termine della raccolta delle firmeTermine
  • Inizio della raccolta delle firmeSammelbeginn
  • Esame preliminare delVorprüfung
Documenti(9)
Testi(1)
  • Testo depositatoHTML

    La Costituzione federale1 è modificata come segue:

    Art. 87c Tassa sul traffico aereo
    1 Al fine di ridurre le emissioni di gas serra la Confederazione riscuote una tassa sul traffico aereo; questa si applica al traffico di linea e charter (tassa sui biglietti aerei) e all’aviazione generale, inclusi gli aerei privati e d’affari (tassa sull’aviazione generale). La Confederazione può prevedere eccezioni alla tassa sull’aviazione generale, segnatamente per motivi di salute e di sicurezza.
    2 La tassa è calcolata conformemente al principio di causalità e in modo da fornire un contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera. L’importo della tassa è verificato periodicamente e, se necessario, adeguato.
    3 Il prodotto netto della tassa sul traffico aereo è distribuito per almeno due terzi in modo uniforme alla popolazione, segnatamente sotto forma di accrediti per la mobilità trasferibili e utilizzabili nei trasporti pubblici nazionali e internazionali su ferrovia e su strada. L’importo rimanente è impiegato per la riduzione ulteriore delle emissioni di gas serra del traffico e segnatamente per il promovimento del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori.


    Art. 197 n. 17
    17. Disposizione transitoria dell’art. 87c (Tassa sul traffico aereo)
    1 Il Consiglio federale riscuote la tassa sul traffico aereo entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 87c da parte del Popolo e dei Cantoni ed emana le necessarie disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.
    2 L’importo iniziale della tassa ammonta almeno a 30 franchi per ogni biglietto aereo nel traffico di linea e charter (tassa sui biglietti aerei) e almeno a 500 franchi per ogni volo in partenza nell’aviazione generale (tassa sull’aviazione generale).


    1 RS 101
    2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0