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Per la protezione dei diritti fondamentali e della democrazia nello spazio digitale (Iniziativa Internet)

(VIS 578)Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))In sospeso
Svizzera
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    La Costituzione federale1 è modificata come segue:

    Art. 93a Protezione nello spazio digitale
    1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dei diritti fondamentali e dei processi decisionali democratici nello spazio digitale.
    2 Obbliga i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca e i fornitori che generano contenuti mediante sistemi automatizzati o basati sull’intelligenza artificiale a:

    a. proteggere le persone dalle violazioni dei loro diritti fondamentali;
    b. impedire la diffusione di contenuti comprendenti violenza sessualizzata o che istigano alla violenza o la esaltano;
    c. limitare i rischi sistemici di manipolazione, in particolare attraverso la disinformazione o l’amplificazione algoritmica, dei processi decisionali democratici;
    d. proteggere la popolazione dalla cibercriminalità.

    3 I fornitori sono tenuti a esaminare gratuitamente le segnalazioni di violazioni degli obblighi di cui al capoverso 2, ad adottare le necessarie contromisure e a riferire pubblicamente in merito. La Confederazione disciplina le procedure e la vigilanza sui fornitori.


    1RS 101

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0