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Plurirecidivi senza titolo di domicilio o dimora. Meno burocrazia per rendere più efficiente il perseguimento penale

(25.4640)MozioneFine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale
Svizzera18 dic 2025
Profilo
Tipo
Mozione
Stato
Fine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale
Parlamento
Svizzera
Numero
25.4640
Inizio
18 dic 2025
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20254640
Contributi(17)
Cronologia(9)
  • Fine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale
  • Nella Commissione del Consiglio nazionale
  • Assegnato alla commissione competente
  • Adozione
    Consiglio degli Stati
  • Nella Commissione del Consiglio nazionale
Testi(4)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Plurirecidivi senza titolo di domicilio o dimora. Meno burocrazia per rendere più efficiente il perseguimento penale
  • Risposta del CF / UfficioTEXT

    Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

  • Testo depositatoTEXT

    Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali in modo che, in caso di procedimenti penali contro persone senza domicilio fisso in Svizzera o con uno status di soggiorno incerto, sia più semplice per il pubblico ministero competente per territorio perseguire reati seriali commessi da singoli individui di un gruppo criminale. A tal fine, in particolare nel caso di gruppi criminali che commettono reati in una composizione variabile, occorre mitigare l’attuale obbligo di riunire e trasmettere tutti i procedimenti riguardanti gli imputati appartenenti a tale gruppo al pubblico ministero che ha avviato per primo il procedimento, nella misura in cui ciò sia nell’interesse dell’economia procedurale e del perseguimento penale. 

  • MotivazioneTEXT

    Conformemente all’articolo 29 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP), in linea di principio un procedimento penale contro un imputato e i suoi complici è condotto integralmente dal pubblico ministero che ha agito per primo.  

    Questo principio di concentrazione è in linea di massima sensato. Tuttavia, nel caso di reati seriali commessi in luoghi e Cantoni diversi da persone senza domicilio fisso o con uno status di soggiorno incerto e in composizione variabile, comporta un onere difficilmente gestibile, in particolare per i Cantoni più piccoli. Il Cantone interessato deve assumersi e condurre l’intero procedimento relativo al gruppo criminale. Ciò porta spesso a lunghe e dispendiose controversie tra i Cantoni in merito al foro competente, che ritardano notevolmente la decisione giudiziaria, il che è incompatibile con un’azione penale efficiente e con l’espulsione che spesso ne consegue. All’atto pratico ciò riguarda in particolare i richiedenti l’asilo respinti e altre persone itineranti senza domicilio registrato in Svizzera. 

    Per rafforzare l’applicazione del diritto, in queste situazioni deve essere possibile separare i singoli procedimenti. Il Consiglio federale deve definire chiaramente le eccezioni di cui all’articolo 30 CPP, precisando le circostanze in cui è ammessa la separazione del procedimento. Le eccezioni saranno applicabili quando l’interesse a una condanna rapida prevale sugli svantaggi di una separazione. La concentrazione dei procedimenti resta la regola, ma eccezioni mirate agevoleranno il giudizio efficiente da parte dei pubblici ministeri competenti in loco. 

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0