Vai al contenuto principale

Prodotti a base di erbe. Attuare l’omologazione semplificata

(25.4641)MozioneNella Commissione del Consiglio nazionale
Svizzera18 dic 2025
Profilo
Tipo
Mozione
Stato
Nella Commissione del Consiglio nazionale
Parlamento
Svizzera
Numero
25.4641
Inizio
18 dic 2025
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20254641
Contributi(15)
Cronologia(9)
  • All'ordine del giorno
    Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura Consiglio nazionale
  • Nella Commissione del Consiglio nazionale
  • Assegnato alla commissione competente
  • Adozione
    Consiglio degli Stati
  • Nella Commissione del Consiglio nazionale
Testi(4)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Prodotti a base di erbe. Attuare l’omologazione semplificata
  • Risposta del CF / UfficioTEXT

    I cosmetici, fabbricati artigianalmente o meno, non necessitano di un’omologazione per essere immessi sul mercato. Tuttavia, per proteggere la salute dei consumatori, la loro sicurezza deve essere verificata e documentata in un apposito rapporto nell’ambito del controllo autonomo (art. 57 cpv. 1 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso [ODerr; RS 817.02]), indipendentemente dalla quantità e dal luogo di vendita. Se tale rapporto manca o non soddisfa i requisiti, durante eventuali controlli le autorità cantonali di esecuzione contesteranno la mancanza di prove della sicurezza del prodotto.

     

    L’eccezione prevista dall’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos; RS 817.023.31) per i cosmetici artigianali distribuiti localmente (bazar, festa scolastica o situazione analoga) proviene dal settore dei giocattoli, in cui vige un’eccezione simile.

     

    Tuttavia, l’estensione di questa eccezione a tutti i cosmetici venduti nei negozi delle aziende agricole non è appropriata, in particolare per i seguenti motivi:

    - Molti di questi prodotti tradizionali sono dei cosiddetti «rimedi casalinghi» contenenti erbe medicinali che rientrano nel campo di applicazione della legislazione sugli agenti terapeutici. Anche se non si applicano i requisiti della legislazione alimentare in merito al rapporto sulla sicurezza, tali prodotti non sono commercializzabili come cosmetici.

    - I prodotti devono essere sicuri, anche se fabbricati in piccole quantità (p. es. allergeni).

    - Un’eccezione, in definitiva, dovrebbe essere formulata in termini generali e non riguardare in modo specifico i negozi delle aziende agricole. Ne sarebbero interessati molti altri attori, il che aumenterebbe il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri.

    -  Non vi è alcuna eccezione neanche nei Paesi limitrofi: la sicurezza dei cosmetici deve essere documentata in un apposito rapporto.

     

    Come menzionato nella risposta all’interpellanza 25.4075 «Prodotti a base di erbe dell’orto di casa. Un patrimonio culturale da salvaguardare», l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è in dialogo con le rappresentanti dell’Unione svizzera delle donne contadine e rurali per cercare insieme, in tempo utile, una soluzione pragmatica che permetta di continuare a vendere i prodotti locali nel quadro dei requisiti di legge vigenti, garantendo al contempo la sicurezza dei consumatori. Ad esempio, è stato suggerito che la sicurezza potrebbe essere documentata con un rapporto generico per ogni formula. Ciò consentirebbe a diverse produttrici di unire le forze per non dover redigere ciascuna il proprio rapporto sulla sicurezza. Si attendono i risultati di questi lavori prima di decidere come procedere.



    Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

  • Testo depositatoTEXT

    Sulla base dell’articolo 57 capoverso 2 ODerr, deve essere emanata una regolamentazione per l’omologazione semplificata di prodotti cosmetici tradizionali a base di erbe. La regolamentazione dovrà applicarsi a prodotti fabbricati in piccole quantità e costituiti principalmente da derrate alimentari, erbe aromatiche coltivate ed erbe selvatiche.

  • MotivazioneTEXT

    Prodotti a base di erbe, saponi e prodotti cosmetici simili costituiscono un patrimonio culturale tradizionale della Svizzera. Questi prodotti o «rimedi casalinghi» sono cosmetici fabbricati artigianalmente con ingredienti naturali (prevalentemente derrate alimentari). Per la produzione vengono impiegati procedimenti semplici come il riscaldamento, l’infusione, la miscelazione, la saponificazione e il filtraggio. 

    Molte donne contadine e delle zone rurali coltivano orti di erbe aromatiche e si sono create una nicchia di mercato grazie a tali prodotti. Conservano le antiche conoscenze e preservano questo patrimonio culturale. 

    È quindi sproporzionato esigere da loro la stessa documentazione dettagliata sulla sicurezza (informazioni sul prodotto e schede di dati di sicurezza) richiesta per i cosmetici fabbricati industrialmente. La produzione e quindi le vendite di queste erboriste sono troppo esigue per coprire i costi di tali verifiche e oneri con i ricavi.

    La modifica proposta mira a preservare il patrimonio culturale. Inoltre, comporta per queste produttrici e gli organi di esecuzione minori oneri amministrativi, costi più bassi e una maggiore certezza del diritto.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0