Per la protezione da radiazioni nocive! (Iniziativa onde millimetriche)
(VIS 576)Svizzera
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- Testo depositatoLa Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 118 cpv. 2 lett. d
2 [La Confederazione] Emana prescrizioni su:
d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti; prevede la possibilità di utilizzare frequenze a onde millimetriche a scopi di telecomunicazione soltanto se è fornita la prova che tale utilizzazione non produce effetti nocivi o molesti sull’uomo e sul suo ambiente naturale.
1 RS 101
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0