Consentire il risarcimento per la bonifica delle PFAS con effetto retroattivo
(25.440)- Tipo
- Iniziativa parlamentare
- Stato
- Liquidato
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 25.440
- Inizio
- 13 mag 2025
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20250440
- CHE19 mar 2026
- CHE3 giu 2026
- CHE19 giu 2026
- CHE19 giu 2026
- Esito: 44 Sì · 0 No · 0 Ast. · 1 Assenteja
- Esito: 43 Sì · 0 No · 0 Ast. · 3 Assenteja
- Esito: 43 Sì · 0 No · 0 Ast. · 2 Assenteja
- Susanne Vincenz-StauffacherPLR.I Liberali Radicali
- Parlament
- Martine DocourtPartito Socialista
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NR
- Daniel FässlerAlleanza del Centro
- Liquidato
- Adozione nella votazione finaleConsiglio nazionale
- Pianificato per il voto finale
- AdesioneConsiglio degli Stati
- Titolo dell'oggettoConsentire il risarcimento per la bonifica delle PFAS con effetto retroattivo
- Testo depositato
Al fine di autorizzare un risarcimento retroattivo per la bonifica delle PFAS viene modificato l'articolo 65 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) come segue:
Art. 65a Disposizione transitoria della modifica del 27 settembre 2024
In deroga all’articolo 36 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi, le domande di indennità per le spese risultanti dai provvedimenti secondo l’articolo 32ebis capoversi 3, 4 lettera a, 5, 10, 11 e 12 sono esaminate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati o si sono già conclusi prima dell’entrata in vigore della presente modifica. Le domande devono essere presentate all’Ufficio federale al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0