Vai al contenuto principale

Adeguamento dell'articolo 420 del Codice civile

(16.429)Iniziativa parlamentareNella Commissione del Consiglio nazionale
Svizzera27 apr 2016
Profilo
Tipo
Iniziativa parlamentare
Stato
Nella Commissione del Consiglio nazionale
Parlamento
Svizzera
Numero
16.429
Inizio
27 apr 2016
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20160429
Contributi(5)
  • Karl VoglerAutorePartito Cristiano Sociale
  • Justiz- und PolizeidepartementDipartimento responsabile
  • Kommission für Rechtsfragen NRCommissione competente
  • Kommission für Rechtsfragen SRCommissione competente
  • NationalratConsiglio iniziale
Cronologia(11)
  • Proroga del termine
    Consiglio nazionale
  • All'ordine del giorno
    Consiglio nazionale
  • Il termine imposto è prorogato fino alla sessione autunnale 2027
    Consiglio nazionale
  • Nella Commissione del Consiglio nazionale
  • Il termine imposto è prorogato fino alla sessione autunnale 2025
    Consiglio nazionale
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Adeguamento dell'articolo 420 del Codice civile
  • Testo depositatoTEXT

    Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

    L'articolo 420 CC dev'essere modificato in modo tale che l'elenco delle persone che attualmente l'autorità di protezione degli adulti può dispensare dall'obbligo di compilare un inventario eccetera non sia più formulato in modo esaustivo. La disposizione potrebbe essere formulata come segue: "Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte le persone vicine all'interessato, in particolare il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, ecc. ..."

  • MotivazioneTEXT

    Non si capisce perché non debbano essere dispensate dagli obblighi di cui all'articolo 420 CC anche altre persone (p. es. zie/zii/cognati) che erano vicine alla persona sottoposta a curatela già prima di assumerla oppure, come prevede l'iniziativa parlamentare "Articolo 420 CC: cambiamento di paradigma", sottostare soltanto a titolo eccezionale - ossia quando particolari circostanze lo giustificano - all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti, o perlomeno essere sgravate sensibilmente dall'onere amministrativo risultante.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0