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Riduzione delle imposte federali

(VIS 072)Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))Terminato
Svizzera
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    L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

    I cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, a mezzo dell'iniziativa popolare, che la Costituzione federale sia completata dalle disposizioni seguenti:

    Art. 1

    Le disposizioni del decreto federale concernente l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954, prorogate a seguito dell'aggiunta costituzionale relative all'ordinamento finanziario del 1955 al 1958 in conformità al decreto federale del 25 giugno 1954, sono modificate conformemente alle disposizioni seguenti e prorogate sino al 31 dicembre 1964.

    Art. 2

    1 Allo scopo d'eliminare l'aumento degli oneri fiscali dovuto alla svalutazione del denaro, l'imposta sul reddito delle persone fisiche è ridotta nel senso che ogni contribuente pagherà l'imposta nella percentuale applicata nel 1955 e 1956 per un reddito ridotto di un terzo. L'assoggettamento incomincia così a partire d'un reddito di fr. 7500 per le persone coniugate e di fr. 6000 per i celibi.

    2 L'imposta complementare sulla sostanza delle persone fisiche è abolita. Le persone morali che pagavano fin qui l'imposta sulla sostanza secondo la tariffa valevole per le persone fisiche corrisponderanno quest'imposta come le società cooperative dopo deduzione di fr. 30 000.

    3 L'imposta sulla cifra d'affari è soppressa per le vendite dei medicinali dei libri e delle merci menzionate dall'articolo 19, primo capoverso, lettera a, del relativo decreto:

    combustibili;

    prodotti per liscive e saponi;

    bevande senz'alcole considerate derrate alimentari;

    foraggi (compresi i cereali e i prodotti di cereali per il foraggiamento),

    lettiere e acidi per insilamento;

    concimi e prodotti per la protezione delle piante;

    sementi, tubercoli e bulbi da ripianto, piante vive, barbatelle, innesti, come pure fiori tagliati e rami.

    Art.3

    1L'Assemblea federale adatterà alle disposizioni costituzionali sopra indicate il decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta par la difesa nazionale e il decreto del Consiglio federale che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari; essa stabilirà le disposizioni transitorie necessarie.

    2Essa prenderà inoltre le misure atte a semplificare la riscossione delle imposte sulla cifra d'affari e sul lusso.

    Art. 4

    Le disposizioni che precedono entreranno in vigore:

    il 1° gennaio 1957, trattandosi delle modificazioni dell'imposta per la difesa nazionale;

    al più tardi sei mesi dopo l'adozione dell'aggiunta costituzionale sopra indicata, trattandosi delle modificazioni della imposta sulla cifra d'affari.

    Il testo tedesco dell'iniziativa è determinante.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0