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Radio e televisione – senza Billag

(VIS 446)Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))Terminato
Svizzera
Profilo
Tipo
Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))
Stato
Terminato
Parlamento
Svizzera
Numero
VIS 446
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
vis446
Contributi(1)
  • Initiativkomitee "Radio und Fernsehen - ohne Billag"Autore
Cronologia(4)
  • Iniziativa non riuscita per insufficienza del numero di firme
  • Scadenza del termine della raccolta delle firme
  • Inizio della raccolta delle firme
  • Esame preliminare del
Documenti(9)
Testi(1)
  • Testo depositatoHTML

    I

    La Costituzione federale è modificata come segue:

    Art. 93 cpv. 4

    La radio e la televisione si autofinanziano. La Confederazione non riscuote canoni. La ricezione di programmi non comporta alcun obbligo di finanziamento.

    Art. 93 cpv. 4bis

    Le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive sono soggette all’obbligo di concessione. La concessione è rilasciata per una località, una regione o una regione linguistica, per un programma radiofonico o un programma televisivo e per un periodo massimo di dieci anni; nessuna emittente può ottenere più di una concessione. La Confederazione veglia affinché per ogni località, regione o regione linguistica possano essere rilasciate più concessioni.

    II

    Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

    Art. 197 n. 11

    Disposizione transitoria dell’art. 93 cpv. 4 e 4bis (Radiotelevisione)

    11. Il 1° gennaio 2018 il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione se entro tale data la pertinente legislazione non è entrata in vigore; qualora il Popolo e i Cantoni approvino l’articolo 93 capoversi 4 e 4bis dopo tale data, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione il 1° gennaio dell’anno successivo alla votazione. Alla data dell’emanazione delle disposizioni d’esecuzione le concessioni radiotelevisive sono revocate senza indennizzo; il saldo attivo della Società svizzera di radiotelevisione e dell’Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi spetta alla Confederazione che lo impiega a destinazione vincolata per la promozione cinematografica.

    ______________

    RS 101

    Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0