Radio e televisione – senza Billag
(VIS 446)- Tipo
- Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))
- Stato
- Terminato
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- VIS 446
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- vis446
- Initiativkomitee "Radio und Fernsehen - ohne Billag"
- Iniziativa non riuscita per insufficienza del numero di firme
- Scadenza del termine della raccolta delle firme
- Inizio della raccolta delle firme
- Esame preliminare del
- FF 2015 283775.1 KBIniziativa non riuscita per insufficienza del numero di firmeit
- FF 2015 320975.1 KBInitiative ayant échoué au stade de la récolte des signaturesfr
- Testo depositato
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 93 cpv. 4
La radio e la televisione si autofinanziano. La Confederazione non riscuote canoni. La ricezione di programmi non comporta alcun obbligo di finanziamento.
Art. 93 cpv. 4bis
Le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive sono soggette all’obbligo di concessione. La concessione è rilasciata per una località, una regione o una regione linguistica, per un programma radiofonico o un programma televisivo e per un periodo massimo di dieci anni; nessuna emittente può ottenere più di una concessione. La Confederazione veglia affinché per ogni località, regione o regione linguistica possano essere rilasciate più concessioni.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 11
Disposizione transitoria dell’art. 93 cpv. 4 e 4bis (Radiotelevisione)
11. Il 1° gennaio 2018 il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione se entro tale data la pertinente legislazione non è entrata in vigore; qualora il Popolo e i Cantoni approvino l’articolo 93 capoversi 4 e 4bis dopo tale data, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione il 1° gennaio dell’anno successivo alla votazione. Alla data dell’emanazione delle disposizioni d’esecuzione le concessioni radiotelevisive sono revocate senza indennizzo; il saldo attivo della Società svizzera di radiotelevisione e dell’Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi spetta alla Confederazione che lo impiega a destinazione vincolata per la promozione cinematografica.
______________RS 101
Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0