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Più posti di formazione nel campo della medicina umana - Per prevenire la carenza di medici

(VIS 441)Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))Terminato
Svizzera
Profilo
Tipo
Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))
Stato
Terminato
Parlamento
Svizzera
Numero
VIS 441
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
vis441
Contributi(1)
  • Initiativkomitee "Mehr Ausbildungsplätze in Humanmedizin"Autore
Cronologia(4)
  • Iniziativa non riuscita per insufficienza del numero di firme
  • Scadenza del termine della raccolta delle firme
  • Inizio della raccolta delle firme
  • Esame preliminare del
Documenti(9)
Testi(1)
  • Testo depositatoHTML

    I

    La Costituzione federale1 è modificata come segue:

    Art. 63b (nuovo) Formazione di medici

    1 La formazione di medici deve soddisfare il fabbisogno a lungo termine su scala nazionale.

    2 La formazione di medici compete ai Cantoni. I Cantoni accertano il fabbisogno a lungo termine su scala nazionale e rilevano la capacità effettiva del sistema di formazione. Decidono insieme una pianificazione a livello nazionale. Prendono le misure necessarie affinché non vi sia una differenza tra la capacità effettiva del sistema di formazione e il fabbisogno.

    3 Se non vi è da attendersi che i Cantoni adempiano i loro compiti tempestivamente o se la Confederazione accerta un fabbisogno diverso, quest’ultima determina immediatamente il fabbisogno e impartisce istruzioni ai Cantoni per eliminare senza indugio la differenza. La Confederazione ripartisce tra i Cantoni eventuali costi non coperti dovuti all’eliminazione di tale differenza.

    II

    Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

    Art. 197 n. 112 (nuovo)

    11. Disposizione transitoria dell’articolo 63b (Formazione di medici)

    Un anno dopo l’accettazione dell’articolo 63b da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale presenta un rapporto sull’attuazione di tale articolo e se del caso prende senza indugio le misure di cui all’articolo 63b capoverso 3.

    ____________________________

    1 RS 101

    2 Il numero definitivo della disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0