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Moratoria fiscale

(VIS 298)Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))Terminato
Svizzera
Profilo
Tipo
Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))
Stato
Terminato
Parlamento
Svizzera
Numero
VIS 298
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
vis298
Contributi(1)
  • Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz FDPAutore
Cronologia(4)
  • Iniziativa non riuscita per insufficienza del numero di firme
  • Scadenza del termine della raccolta delle firme
  • Inizio della raccolta delle firme
  • Esame preliminare del
Documenti(9)
Testi(1)
  • Testo depositatoHTML

    L'iniziativa ha il tenore seguente:

    Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono completate come segue:

    Art. 197 n. 1 (nuovo)

    1.Disposizione transitoria degli art. 59 cpv. 3, 85, 86, 106, 112, 114, 116, 130-132 e 196 n. 2, 3, 8 e 14-16 (imposte e tasse)

    1Nei sette anni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione possono essere introdotti o aumentati imposte, contributi sociali o altri tributi federali soltanto se imposte, contributi sociali o altri tributi federali esistenti vengono ridotti nella stessa misura.

    2Se, dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, la quota di imposte, contributi sociali e altri tributi federali rispetto al prodotto nazionale lordo supera quella media degli anni 2001 e 2002, nel secondo anno successivo subentrano gli effetti seguenti: l'imposta federale diretta si riduce di un importo pari alla metà degli introiti eccedenti, attraverso una diminuzione dell'aliquota percentuale di ciascun contribuente, e il contributo federale all'assicurazione vecchiaia e superstiti aumenta nella stessa misura. Il Consiglio federale fissa le percentuali e gli importi corrispondenti.

    3I capoversi 1 e 2 non si applicano né alle tasse d'incentivazione che vengono restituite integralmente, né agli aumenti di imposte, contributi sociali o altri tributi federali che si rivelassero indispensabili per compensare maggiori spese nell'assicurazione vecchiaia e superstiti condizionate dall'evoluzione demografica.

    4La presente disposizione entra in vigore accettata che sia dal Popolo e dai Cantoni.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0