Moratoria fiscale
(VIS 298)- Tipo
- Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))
- Stato
- Terminato
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- VIS 298
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- vis298
- Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz FDP
- Iniziativa non riuscita per insufficienza del numero di firme
- Scadenza del termine della raccolta delle firme
- Inizio della raccolta delle firme
- Esame preliminare del
- FF 2001 124275.1 KBIniziativa non riuscita per insufficienza del numero di firmeit
- Testo depositato
L'iniziativa ha il tenore seguente:
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono completate come segue:
Art. 197 n. 1 (nuovo)
1.Disposizione transitoria degli art. 59 cpv. 3, 85, 86, 106, 112, 114, 116, 130-132 e 196 n. 2, 3, 8 e 14-16 (imposte e tasse)
1Nei sette anni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione possono essere introdotti o aumentati imposte, contributi sociali o altri tributi federali soltanto se imposte, contributi sociali o altri tributi federali esistenti vengono ridotti nella stessa misura.
2Se, dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, la quota di imposte, contributi sociali e altri tributi federali rispetto al prodotto nazionale lordo supera quella media degli anni 2001 e 2002, nel secondo anno successivo subentrano gli effetti seguenti: l'imposta federale diretta si riduce di un importo pari alla metà degli introiti eccedenti, attraverso una diminuzione dell'aliquota percentuale di ciascun contribuente, e il contributo federale all'assicurazione vecchiaia e superstiti aumenta nella stessa misura. Il Consiglio federale fissa le percentuali e gli importi corrispondenti.
3I capoversi 1 e 2 non si applicano né alle tasse d'incentivazione che vengono restituite integralmente, né agli aumenti di imposte, contributi sociali o altri tributi federali che si rivelassero indispensabili per compensare maggiori spese nell'assicurazione vecchiaia e superstiti condizionate dall'evoluzione demografica.
4La presente disposizione entra in vigore accettata che sia dal Popolo e dai Cantoni.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0