Per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
(VIS 292)Svizzera
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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
Le Disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 24 (nuovo)
1La Svizzera aderisce all'Organizzazione delle Nazioni unite.
2Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite una richiesta della Svizzera ai fini dell'ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l'adempimento degli obblighi che risultano dalla Carta delle Nazioni unite.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0