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Concernente la modificazione dell'art. 44 della Costituzione federale (naturalizzazioni) e dell'art. 70 della Costituzione federale (espulsione per atti che mettono in pericolo la sicurezza del paese)

(VIS 018)Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))Terminato
Svizzera
Profilo
Titolo completo
concernente la modificazione dell'art. 44 della Costituzione federale (naturalizzazioni) e dell'art. 70 della Costituzione federale (espulsione per atti che mettono in pericolo la sicurezza del paese)
Tipo
Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))
Stato
Terminato
Parlamento
Svizzera
Numero
VIS 018
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
vis18
Contributi(1)
  • Ad-hoc-Komitee aus Republikanern des Kantons AG, der Neuen Helvetischen Gesellschaft, 'Pilori' und 'Schweizerbanner'Autore
Cronologia(6)
  • Votato ilAbgestimmt
    Volk
  • Decreto del Parlamento<br/> <i>(Raccomandazione: Rigetto dell'iniziativa)</i>Empfehlung: Ablehnung der Initiative
    Parlament
  • Messaggio del Consiglio federaleBotschaft des Bundesrats
    Bundesrat
  • Riuscita dell'iniziativaZustandegekommen
  • Iniziativa depositata ilPresentato
Documenti(3)
Testi(1)
  • Testo depositatoHTML

    L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

    Art. 44bis

    Lo straniero ottiene la cittadinanza svizzera acquistando la cittadinanza in un Comune e in un Cantone. A questo scopo egli deve domandare prima l'autorizzazione del Consiglio federale. L'autorizzazione non potrà essere concessa che se lo straniero nei quindici anni che precedono la data della presentazione della sua domanda, avrà avuto il suo effettivo domicilio in Isvizzera per almeno dodici anni, due dei quali devono essere immediatamente antecedenti alla domanda stessa. Questa restrizione non è applicabile alla donna maritata che acquista di diritto la cittadinanza del marito, né ai figli di età inferiore agli anni 15 allorché acquistano la cittadinanza svizzera contemporaneamente ai loro genitori.

    Gli stranieri che hanno acquistato la cittadinanza svizzera e che non ebbero il loro effettivo domicilio in Isvizzera per almeno dodici anni a contare dai cinque anni compiti fino alla maggiore età, non sono eleggibili a membri delle autorità politiche federali, cantonali e comunali, però essi hanno il diritto di voto nelle elezioni e nelle votazioni come tutti gli altri cittadini svizzeri).

    Dando la sua autorizzazione, il Consiglio federale esamina e decide se a norma di questa disposizione il nuovo cittadino è eleggibile a membro delle autorità politiche.

    Per il resto, le condizioni per l'acquisto della cittadinanza svizzera sono stabilite dalla legislazione federale. Essa dovrà facilitare l'acquisto della cittadinanza agli stranieri nati e cresciuti in Isvizzera; essa può stabilire che a questi stranieri venga conferita la cittadinanza svizzera per legge.

    La legislazione federale stabilisce inoltre le condizioni alle quali il cittadino svizzero può rinunciare alla propria cittadinanza per acquistare quella di uno Stato estero.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0