Protezione dei lavoratori dai licenziamenti nel diritto del contratto di lavoro
(VIS 144)Svizzera
Profilo
- Tipo
- Iniziativa popolare (Iniziativa popolare federale (progetto elaborato))
- Stato
- Terminato
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- VIS 144
Riferimenti e fonte
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- vis144
Contributi(1)
- Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz CNG
Cronologia(8)
- Ritirata in favore di un controprogetto indiretto
- Decreto del Parlamento
- Messaggio del Consiglio federale
- Scadenza del termine della raccolta delle firme
- Riuscita dell'iniziativa
Documenti(3)
Testi(1)
- Testo depositato
L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 34octies (nuovo)
1La Confederazione emana disposizioni sulla protezione dei lavoratori dai licenziamenti, ispirandosi segnatamente ai seguenti principî:
- A richiesta del lavoratore, il datore di lavoro deve motivare per scritto il licenziamento.
- Il licenziamento ingiustificato può essere impugnato dal lavoratore. Il licenziamento è in particolare ingiustificato se conseguente all'esercizio di diritti fondamentali da parte del lavoratore o non corrispondente ad interessi preponderanti e degni di protezione del datore di lavoro.
- Se un licenziamento giustificato ha conseguenze particolarmente gravose per il lavoratore o la sua famiglia, il rapporto di lavoro può essere protratto.
- In caso di malattia o infortunio, il lavoratore non può essere licenziato durante i primi sei mesi dell'incapacità lavorativa o fintanto che ha diritto a prestazioni derivanti dal contratto di lavoro o a indennità giornaliere dell'assicurazione malattie, infortuni o militare. Il licenziamento è parimenti inammissibile durante la gravidanza e nelle dieci settimane dopo il parto.
2Il legislatore disciplina la protezione dei lavoratori dai licenziamenti collettivi per motivi economici.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0