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Impedire il trasferimento abusivo di prestazioni complementari all'estero

(25.429)Iniziativa parlamentareLiquidato
Svizzera21 mar 2025
Profilo
Tipo
Iniziativa parlamentare
Stato
Liquidato
Parlamento
Svizzera
Numero
25.429
Inizio
21 mar 2025
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20250429
Contributi(25)
Cronologia(8)
  • Liquidato
  • Non è dato seguito
    Consiglio nazionale
  • Pianificato nel Consiglio nazionale
  • Fine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale
  • Nella Commissione del Consiglio nazionale
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Impedire il trasferimento abusivo di prestazioni complementari all'estero
  • Testo depositatoTEXT

    Occorre adeguare le basi legali affinché i beneficiari di prestazioni complementari debbano presentarsi personalmente e senza formalità burocratiche presso il Comune di domicilio almeno ogni due mesi al fine di verificare il diritto alle prestazioni in caso di soggiorno prolungato all'estero. Rimangono i salvi i validi motivi definiti nell'articolo 1a OPC-AVS/AI. 

    Stati di immobilità comprovati e malattie che non consentono di recarsi al Comune sono considerati eccezioni. In questi casi eccezionali l'assenza dal Paese può essere documentata anche in altro modo. 

    Previa debita comunicazione al Comune e notifica all'istituto di previdenza sociale competente, devono poter essere autorizzati soggiorni più lunghi sino a 3 mesi massimi di fila una volta all'anno. 

  • MotivazioneTEXT

    Le prestazioni complementari sono versate soltanto a persone con domicilio e dimora abituale in Svizzera. La base legale è definita nella LPC e nella OPC-AVS/AI. 

     

    Tuttavia, attualmente le autorità competenti effettuano i controlli o applicano queste disposizioni relative alla presenza in Svizzera soltanto dietro esplicita segnalazione di casi sospetti. Tutto si fonda sul principio dell'autodichiarazione nell'ambito dell'obbligo di notifica.

     

    Capita spesso che le persone rimangano all'estero per un periodo superiore ai 3 mesi consentiti, senza un valido motivo e senza avvisare l'istituto di previdenza sociale. Soprattutto i cittadini stranieri dispongono in molti casi di immobili di famiglia nel loro Paese d'origine. Se ricevono una rendita AI o AVS, vi soggiornano più volte all'anno o per periodi più lunghi. 

     

    Gli istituti di previdenza sociale, ma anche le autorità competenti in materia di migrazione, non sono sempre debitamente informati al riguardo. Nel caso delle rendite complete dell'AI o dell'AVS con il versamento di prestazioni complementari non è prevista alcuna verifica della presenza, a differenza dell'assistenza sociale corrisposta prima dell'età AVS, nel cui caso bisogna svolgere degli incontri regolari finalizzati alla ricerca di un lavoro. 

     

    Le persone con un'AI solo parziale e una capacità al guadagno residua non dovrebbero comunque trascorrere tre mesi all'estero, ma cercare un impiego a tempo parziale e rimanere disponibili in Svizzera. Inoltre, le prestazioni complementari, in quanto prestazioni erogate esclusivamente in funzione del bisogno mediante introiti fiscali, sono sensibilmente più elevate delle prestazioni dell'assistenza sociale e non sono state concepite per finanziare lunghi soggiorni o vacanze all'estero. 

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0