Attuazione della Politica forestale 2020. Facilitare lo stoccaggio di tondame
(18.3715)- Tipo
- Mozione
- Stato
- Liquidato
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 18.3715
- Inizio
- 30 ago 2018
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20183715
- Esito: 126 Sì · 58 No · 4 Ast. · 11 Assente
- Esito: 96 Sì · 88 No · 5 Ast. · 10 Assente
- Werner LuginbühlPartito borghese democratico
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie Ständerat
- Peter SchilligerPLR.I Liberali Radicali
- Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
- Pierre-André PageUnione democratica di centro
- Nel contesto della trattazione dell'affare 22.006.Consiglio degli Stati
- Stralcio dal ruoloConsiglio degli Stati
- Liquidato
- Adottato
- AdozioneConsiglio nazionale
- Titolo dell'oggettoAttuazione della Politica forestale 2020. Facilitare lo stoccaggio di tondame
- Risposta del CF / Ufficio
Con la Politica forestale 2020, il Consiglio federale persegue gli obiettivi principali di garantire una gestione forestale sostenibile e di creare condizioni quadro favorevoli per un'economia forestale e del legno efficiente e innovativa. La gestione forestale può anche comprendere la decisione di non gestire il bosco.
Secondo la legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo, RS 921.0) e l'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01), le costruzioni e gli impianti forestali non necessitano di un permesso di dissodamento e possono essere realizzati con un'autorizzazione edilizia di cui all'articolo 22 della legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio; LPT, RS 700). Ciò a condizione che gli impianti servano alla gestione regionale della foresta, che il loro fabbisogno sia dimostrato, che la loro ubicazione sia appropriata e le dimensioni siano conformi alle condizioni regionali e che nessun interesse pubblico preponderante vi si opponga come ad esempio la biodiversità del bosco o il bosco di protezione (art. 13a OFo). Oltre ai capannoni e alle strade forestali, la normativa è già stata estesa ai depositi coperti di legna da ardere con la relativa modifica del 14 giugno 2013 dell'OFo.
Tenendo conto dei requisiti menzionati nella mozione, il Consiglio federale è disposto a creare nell'ordinanza sulle foreste le basi giuridiche per la realizzazione di impianti di stoccaggio di tondame nel bosco.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione. - Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nell'ordinanza sulle foreste le condizioni giuridiche seguenti, per consentire di realizzare impianti per lo stoccaggio di tondame nel bosco (per proprietari forestali e segherie):
- l'autorizzazione è limitata a impianti di stoccaggio di tondame svizzero;
- la realizzazione degli impianti serve alla gestione regionale della foresta;
- la necessità di questi impianti è dimostrata, la loro ubicazione adeguata e le loro dimensioni adatte alle condizioni regionali;
- gli impianti non si contrappongono ad alcun interesse pubblico preponderante.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0