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Trasporto stradale. Semplificazione dell'invio delle carte del conducente

(07.3611)MozioneLiquidato
Svizzera3 ott 2007
Profilo
Tipo
Mozione
Stato
Liquidato
Parlamento
Svizzera
Numero
07.3611
Inizio
3 ott 2007
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20073611
Contributi(32)
  • Reto WehrliCofirmatarioPartito popolare democratico
  • Rolf HegetschweilerCofirmatarioPLR.I Liberali Radicali
  • Elmar BiggerCofirmatarioUnione democratica di centro
  • Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und KommunikationDipartimento responsabile
  • Rudolf SteinerCofirmatarioPLR.I Liberali Radicali
Cronologia(8)
  • Liquidato
  • Stralcio dal ruolo
    Consiglio nazionale
  • Nel contesto della trattazione dell’affare 13.006
    Consiglio nazionale
  • Adottato
  • Adozione
    Consiglio degli Stati
Testi(4)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Trasporto stradale. Semplificazione dell'invio delle carte del conducente
  • Risposta del CF / UfficioTEXT

    Le carte del conducente per l'odocronografo digitale sono personali e non trasferibili (art. 13b cpv. 4 dell'ordinanza per gli autisti 1; RS 822.221). Per questo motivo l'Ufficio federale delle strade, competente per quanto riguarda l'emissione, effettua gli invii singolarmente e ad personam. Nella pratica è però emerso che spesso non è il singolo autista, ma l'impresa di trasporto a occuparsi dell'ordinazione. In questi casi quale recapito non figura l'indirizzo personale dell'autista, bensì quello dell'impresa. Nulla impedisce di trattare questo tipo di ordinazioni collettivamente fatturando all'impresa un unico porto. L'Ufficio federale delle strade aveva già riconosciuto il problema e al momento sta adottando le misure necessarie per muoversi in questa direzione.

    Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
  • Testo depositatoTEXT

    Il Consiglio federale è incaricato di garantire che le imprese di trasporto abbiano la possibilità di ricevere le carte del conducente necessarie per il nuovo odocronografo digitale pagando un unico porto.

  • MotivazioneTEXT

    Il sistema del nuovo odocronografo digitale presuppone che il conducente sia titolare di una carta del conducente personale. Queste carte vengono ordinate presso gli uffici della circolazione stradale; l'Ufficio federale delle strade provvede poi all'invio contro pagamento di una tassa di 95 franchi più 5 franchi di spese di porto. Se un'impresa di trasporto ordina collettivamente le carte per tutti i suoi conducenti, per esempio 15 carte, il porto viene calcolato per il numero delle carte spedite, in questo caso 15 per 5 franchi che sono 75 franchi di sole spese di porto. È comprensibile che le imprese di trasporto di dimensioni più grandi, che ordinano le carte per i loro conducenti, chiedano una soluzione collettiva, cioè spese uniche di porto. Tanto più che molte imprese, pur non essendo giuridicamente tenute ad assumersi i costi delle carte del conducente, dimostrano generosità nei confronti degli impiegati ordinando le carte e assumendosi i costi delle stesse.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0