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Adeguamento dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

(07.3418)MozioneLiquidato
Svizzera21 giu 2007
Profilo
Tipo
Mozione
Stato
Liquidato
Parlamento
Svizzera
Numero
07.3418
Inizio
21 giu 2007
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20073418
Contributi(13)
Cronologia(6)
  • Liquidato
  • Adozione
    Consiglio nazionale
  • Adottato
  • Mozione alla seconda Camera
  • Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
    Consiglio federale
Testi(4)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Adeguamento dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente
  • Risposta del CF / UfficioTEXT

    Il Consiglio federale comprende la richiesta dell'autore della mozione. Il DATEC accorderà di conseguenza maggiore priorità all'adeguamento dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) alle modifiche delle disposizioni contenute nella LPAmb.

    La verifica dei valori soglia degli impianti soggetti all'EIA, messa particolarmente in risalto dall'autore della mozione, richiede tuttavia un'indagine conoscitiva presso i cantoni e le cerchie interessate. È pertanto previsto di avviare detta consultazione nel tardo autunno del 2007, in modo da concludere la revisione nel secondo trimestre del 2008.

    Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
  • Testo depositatoTEXT

    Il Consiglio federale è esortato ad adeguare, il prima possibile, alle modifiche del 20 dicembre 2006 della legge sulla protezione dell'ambiente l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente e tutti i suoi allegati e di decretarne progressivamente l'entrata in vigore entro il giugno 2008 al più tardi.

  • MotivazioneTEXT

    Il 13 aprile 2007 è scaduto inutilizzato il termine di referendum per le modifiche della legge federale dell'ambiente (LPAmb). Il Consiglio federale ha fissato al 1° luglio 2007 l'entrata in vigore di tali modifiche. Tuttavia, se si vuole che la LPAmb modificata sia efficace sin dall'inizio, le nuove disposizioni non possono essere messe in vigore senza prima modificare o adeguare di conseguenza l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA). Non è infatti ammissibile che le modifiche della legge possano perdere la loro efficacia soltanto perché non sono ancora stati apportati i necessari adeguamenti alla suddetta ordinanza.

    Molte delle nuove disposizioni di legge devono essere precisate nell'OEIA. In particolare, i requisiti fissati per il rapporto sull'impatto ambientale (RIA) o la possibilità di limitarsi a un esame preliminare, conformemente all'articolo 10b LPAmb, devono essere indicati chiaramente nell'ordinanza. In tale ambito, occorre tenere conto della volontà del legislatore, anche e soprattutto per quanto riguarda la limitazione delle possibilità di ricorso da parte di associazioni all'interno di zone edificabili in vigore (si veda la motivazione dell'iniziativa parlamentare 02.436), ed è necessario innalzare notevolmente i valori soglia oltre i quali deve essere eseguito un esame dell'impatto sull'ambiente. Secondo il nuovo articolo 10b capoverso 2 LPAmb, un RIA deve contenere tutti i dati necessari per valutare il progetto in questione secondo le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. È stato inoltre abrogato, al contempo, l'obbligo di indicare le misure che permetterebbero un'ulteriore riduzione del carico inquinante (art. 9 cpv. 2 lett. d LPAmb), e che vanno pertanto oltre le prescrizioni. Di conseguenza, nel caso di una costruzione conforme alla zona e alle prescrizioni esistenti all'interno di una zona edificabile in vigore, non dovrebbe più essere ammesso alcun ricorso di associazioni che chiedono l'applicazione di misure che vanno al di là di dette prescrizioni.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0