Trattamenti costosi soltanto in caso di buone probabilità di successo
(24.452)- Tipo
- Iniziativa parlamentare
- Stato
- Liquidato
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 24.452
- Inizio
- 26 set 2024
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20240452
- CHE13 giu 2025
- Patricia von FalkensteinLiberal-Demokratische Partei
- Martin HübscherUnione democratica di centro
- Sibel ArslanBasels Starke Alternative
- Christoph RinerUnione democratica di centro
- Jessica JaccoudPartito Socialista
- Liquidato
- Non è dato seguitoConsiglio nazionale
- Fine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale
- Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio nazionale
- Assegnato alla commissione competente
- Titolo dell'oggettoTrattamenti costosi soltanto in caso di buone probabilità di successo
- Testo depositato
Il Codice penale (CP) deve essere modificato come segue:
Art. 59 cpv. 1 lett. b:
b. sia altamente probabile che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.
Art. 64 cpv. 1 lett. b:
Il giudice ordina l’internamento se […] e che una misura secondo l’articolo 59 non sia ammessa.
- Motivazione
Gli autori di reato affetti da gravi turbe psichiche sono spesso sottoposti a una misura stazionaria (sovente chiamata erroneamente «piccolo internamento») anche se le probabilità di successo del trattamento terapeutico sono molto scarse. L’internamento, invece, è ordinato molto raramente: dal 2018 al 2023, 620 autori di reato sono stati sottoposti a misure stazionarie, mentre soltanto 14 a un internamento.
La ragione risiede nel fatto che, in virtù del diritto vigente, la misura stazionaria è da privilegiare rispetto all’internamento se «vi è da attendersi» che in tal modo si potrà «evitare» il rischio di recidiva (cfr. art. 59 cpv. 1 lett. b e art. 64 cpv. 1 lett. b CP). Ciò non rappresenta soltanto un rischio per la sicurezza, ma ha anche enormi implicazioni in termini di costi, dato che i trattamenti terapeutici sono nettamente più costosi rispetto agli internamenti.
L’ordine di priorità tra misura stazionaria e internamento previsto dalla legge va dunque modificato a favore dell’internamento. In futuro, gli autori di reato affetti da gravi turbe psichiche dovranno quindi essere sottoposti a una misura stazionaria solo se è altamente probabile che quest’ultima abbia successo. La soglia che consente di disporre una misura stazionaria passa pertanto da «vi è da attendersi» (possibilità) a «è altamente probabile». In caso contrario, gli autori di reato pericolosi devono essere internati.
La modifica proposta mira a garantire che in futuro siano disposti più internamenti e meno misure stazionarie. Spostando l’ago della bilancia a favore dell'internamento, si accresce la sicurezza della popolazione. Allo stesso tempo, i costi di esecuzione delle misure possono essere ridotti in modo massiccio. Garantire una società a rischio zero non è in ogni caso possibile. Ciononostante, alla luce dei recenti sviluppi della criminalità, occorre eliminare i punti deboli per minimizzare quanto più possibile il rischio per la società. Allo stesso tempo, per gli autori di reato sottoposti a misure stazionarie si riduce il senso di incertezza che spesso si accompagna alla durata indefinita di tali misure.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0