Uguaglianza per le vedove e i vedovi dopo che l'ultimo figlio ha compiuto 18 anni
(21.511)- Tipo
- Iniziativa parlamentare
- Stato
- Nella Commissione del Consiglio nazionale
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 21.511
- Inizio
- 13 dic 2021
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20210511
- Esito: 17 Sì · 18 No · 1 Ast. · 8 AssenteNein
- Esito: 98 Sì · 93 No · 1 Ast. · 8 Assente
- Damian MüllerPLR.I Liberali Radicali
- Jean-Paul GschwindAlleanza del Centro
- Valérie Piller CarrardPartito Socialista
- Fabio RegazziAlleanza del Centro
- Melanie MettlerPartito Verde Liberale
- È dato seguitoConsiglio degli Stati
- Nella Commissione del Consiglio nazionale
- Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati
- Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio degli Stati
- Pianificato nel Consiglio nazionale
- Titolo dell'oggettoUguaglianza per le vedove e i vedovi dopo che l'ultimo figlio ha compiuto 18 anni
- Testo depositato
Attualmente, contrariamente alle vedove, il diritto di un vedovo a un rendita vedovile si estingue quando l'ultimo figlio compie 18 anni. Per eliminare questa discriminazione grossolana si propone di abrogare l'articolo 24 capoverso 2 LAVS.
- Motivazione
Per raggiungere un'uguaglianza tra i sessi, non soltanto di fatto ma anche di diritto, si propone di abrogare l'articolo 24 capoverso 2 LAVS in base al quale la rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18 anni. Il diritto a un rendita per vedove invece, si estingue soltanto in caso di passaggio a nuove nozze o di morte. Occorre pertanto adattare la legislazione affinché i vedovi beneficino dello stesso trattamento.
La legislazione attuale viola in modo grossolano il principio di uguaglianza di cui all'articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale.
Questa discriminazione che secondo il Tribunale federale (cfr. sentenza 9C_499/2017 del 30 agosto 2017; sentenza 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009) all'epoca si basava sul modo in cui era concepita la società nel 1948, non è più giustificata.
La presunta ripartizione tradizionale dei compiti all'interno della famiglia non può più spiegare la differenza di trattamento tra vedove e vedovi.
La Svizzera è stata tra l'altro condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza n. 78630/12 del 20 ottobre 2020 (Beeler c. Suisse). La Corte ha confermato il carattere discriminatorio dell'articolo 24 capoverso 2 LAVS, che estingue al diciottesimo compleanno del figlio più giovane il diritto di un vedovo alla rendita vedovile, allorché la vedova ha diritto a una rendita vitalizia, a meno che non si risposi (se al momento del pensionamento la rendita per superstiti è più elevata della rendita di vecchiaia, cfr. art. 24b LAVS)
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0