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Uguaglianza per le vedove e i vedovi dopo che l'ultimo figlio ha compiuto 18 anni

(21.511)Iniziativa parlamentareNella Commissione del Consiglio nazionale
Svizzera13 dic 2021
Profilo
Tipo
Iniziativa parlamentare
Stato
Nella Commissione del Consiglio nazionale
Parlamento
Svizzera
Numero
21.511
Inizio
13 dic 2021
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20210511
Contributi(8)
Cronologia(8)
  • È dato seguito
    Consiglio degli Stati
  • Nella Commissione del Consiglio nazionale
  • Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati
  • Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio degli Stati
  • Pianificato nel Consiglio nazionale
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Uguaglianza per le vedove e i vedovi dopo che l'ultimo figlio ha compiuto 18 anni
  • Testo depositatoTEXT

    Attualmente, contrariamente alle vedove, il diritto di un vedovo a un rendita vedovile si estingue quando l'ultimo figlio compie 18 anni. Per eliminare questa discriminazione grossolana si propone di abrogare l'articolo 24 capoverso 2 LAVS.

  • MotivazioneTEXT

    Per raggiungere un'uguaglianza tra i sessi, non soltanto di fatto ma anche di diritto, si propone di abrogare l'articolo 24 capoverso 2 LAVS in base al quale la rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18 anni. Il diritto a un rendita per vedove invece, si estingue soltanto in caso di passaggio a nuove nozze o di morte. Occorre pertanto adattare la legislazione affinché i vedovi beneficino dello stesso trattamento.

    La legislazione attuale viola in modo grossolano il principio di uguaglianza di cui all'articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale.

    Questa discriminazione che secondo il Tribunale federale (cfr. sentenza 9C_499/2017 del 30 agosto 2017; sentenza 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009) all'epoca si basava sul modo in cui era concepita la società nel 1948, non è più giustificata.

    La presunta ripartizione tradizionale dei compiti all'interno della famiglia non può più spiegare la differenza di trattamento tra vedove e vedovi.

    La Svizzera è stata tra l'altro condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza n. 78630/12 del 20 ottobre 2020 (Beeler c. Suisse). La Corte ha confermato il carattere discriminatorio dell'articolo 24 capoverso 2 LAVS, che estingue al diciottesimo compleanno del figlio più giovane il diritto di un vedovo alla rendita vedovile, allorché la vedova ha diritto a una rendita vitalizia, a meno che non si risposi (se al momento del pensionamento la rendita per superstiti è più elevata della rendita di vecchiaia, cfr. art. 24b LAVS)

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0