Tribunali della Confederazione. Introdurre un sistema disciplinare per rafforzare la fiducia in queste istituzioni
(25.401)- Tipo
- Iniziativa parlamentare
- Stato
- Nella Commissione del Consiglio degli Stati
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 25.401
- Inizio
- 23 gen 2025
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20250401
- Geschäftsprüfungskommission SR
- Justiz- und Polizeidepartement
- Kommission für Rechtsfragen NR
- Kommission für Rechtsfragen SR
- Ständerat
- Nella Commissione del Consiglio degli Stati
- Depositato
- Fine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale
- Annunciato
- Approvazione della decisione della commissione della Camera prioritaria (seconda Camera)Commissione degli affari giuridici CN
- Titolo dell'oggettoTribunali della Confederazione. Introdurre un sistema disciplinare per rafforzare la fiducia in queste istituzioni
- Testo depositato
Occorre elaborare le basi legali per introdurre una vigilanza disciplinare sui giudici dei tribunali della Confederazione. A tal fine si terrà conto dei principi dell’indipendenza dei giudici, dell’autonomia dell’organizzazione e della separazione dei poteri.
- Motivazione
La fiducia nella giustizia e di riflesso la sua accettazione da parte della popolazione sono di fondamentale importanza per lo Stato di diritto. Nell’esercitare l’alta vigilanza sulla gestione dei tribunali della Confederazione, le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG-N/S) hanno constatato negli ultimi anni ripetute irregolarità da parte di singoli giudici. Questi episodi, che non hanno potuto essere risolti in modo soddisfacente – tra l’altro per mancanza di strumenti vincolanti – danneggiano il tribunale in questione e la fiducia nella giustizia. Difficoltà irrisolte sul piano personale possono inoltre portare anche a problemi istituzionali.
L’unica misura disciplinare prevista dal diritto vigente nei confronti dei giudici dei tribunali della Con-federazione di primo grado è la destituzione da parte dell’Assemblea federale (art. 49 LOAP; art. 10 LTAF; art. 14 LTFB). Per i giudici del Tribunale federale questa possibilità invece non esiste. Altre misure disciplinari non sono previste. Pertanto, non vi è una vera e propria vigilanza disciplinare. La destituzione decisa dal Parlamento è l’unica, l’ultima e, per motivi d’ordine politico-istituzionale, molto controversa possibilità sanzionatoria. Anche la Commissione amministrativa del Tribunale federale considera insoddisfacente questo meccanismo del «tutto o niente» attualmente applicato nelle questioni disciplinari presso i tribunali della Confederazione di primo grado. L’assenza di misure disciplinari meno incisive è stata criticata anche dal gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) nel suo rapporto di valutazione sulla Svizzera del 2016.
La mancanza di una vigilanza disciplinare è una questione di rilevanza politico-istituzionale. Secondo le CdG-N/S è necessario intervenire sul piano legislativo per quanto riguarda i giudici dei tribunali della Confederazione e, nel fare ciò, va obbligatoriamente garantita la possibilità di ricorso ai giudici cui sono inflitte misure disciplinari. In base a come saranno impostate concretamente le competenze dei vari attori nel settore della vigilanza disciplinare si prospettano diverse possibilità e sfide quanto alle possibilità di ricorso.
Le CdG-N/S hanno commissionato due perizie (pubblicate con il loro comunicato stampa del 24.1.2025), per chiarire il margine di manovra costituzionale e giuridico che consentirebbe di introdurre una vigilanza disciplinare. Le perizie mostrano che l’introduzione di una vigilanza disciplinare nei confronti dei giudici dei tribunali della Confederazione di primo grado è costituzionale se vengono rispettati i principi dell’indipendenza dei giudici, dell’autonomia dell’organizzazione dei tribunali e della separazione dei poteri. Le due perizie non si esprimono sull’opportunità di introdurre una vigilanza disciplinare anche nei confronti dei giudici del Tribunale federale, poiché ciò richiederebbe ulteriori chiarimenti. L’istituzione di un sistema disciplinare e la possibilità di un procedimento di destituzione dovranno essere esaminate in modo approfondito e attuate dalla commissione competente nel quadro dell’attuazione dell’iniziativa parlamentare. Durante questi chiarimenti rivestirà particolare interesse la questione delle conseguenze derivanti dallo statuto di magistrato dei giudici federali.
Le CdG‑N/S sono convinte che un nuovo organo di vigilanza esterno ai tribunali possa esercitare al meglio la vigilanza disciplinare nei confronti dei giudici dei tribunali della Confederazione. Il cosiddetto tribunale di giustizia è un'autorità di vigilanza a tutti gli effetti. Diversi Cantoni dispongono di un organo di questo tipo (Friburgo, Argovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra, Giura e dal 2025 anche i Grigioni). L’istituzione di un tribunale di giustizia differisce dalla proposta di istituire un Consiglio della magistratura fatta nel 2001 dalla CAG-S (FF 2002 1073).
Sarebbe inoltre necessario esaminare in che misura andrebbe adeguata la vigilanza sulle commissioni federali di stima. Per quanto riguarda l’alta vigilanza va rilevato che occorre mantenere lo status quo.
Le CdG-N/S ritengono che, a differenza della vigilanza disciplinare, l’alta vigilanza sui tribunali della Confederazione di primo grado, esercitata dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale, sia già oggi sufficientemente regolamentata. Nell’elaborare un disegno di atto normativo si potranno considerare modifiche al riguardo, ma le CdG-N/S non ravvisano alcun bisogno urgente in tal senso.
Rimane inoltre da menzionare che per ragioni di economia procedurale la presente iniziativa parlamentare è presentata formalmente soltanto dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati; il progetto è però sostenuto anche dalla Commissione omologa del Consiglio nazionale.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0