Istituzione di un fondo per la ricostruzione dell’Ucraina
(23.4469)- Tipo
- Mozione
- Stato
- Liquidato
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 23.4469
- Inizio
- 21 dic 2023
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20234469
- CHE16 apr 2024
- CHE17 apr 2024
- Esito: 69 Sì · 115 No · 4 Ast. · 12 Assente
- Farah RumyPartito Socialista
- Laurence Fehlmann RiellePartito Socialista
- Claudia FriedlPartito Socialista
- Departement für auswärtige Angelegenheiten
- Fabian MolinaPartito Socialista
- Liquidato
- ReiezioneConsiglio nazionale
- Proposta: RespingereConsiglio federale
- La dichiarazione sull’intervento è disponibile
- Depositato
- Motivazione
Dalla procedura di consultazione facoltativa sul rapporto esplicativo concernente la cooperazione internazionale (CI) 2025–2028 è emerso chiaramente che un’ampia maggioranza dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni è favorevole a un finanziamento aggiuntivo della ricostruzione dell’Ucraina che non vada a scapito di altre priorità e regioni della cooperazione internazionale.
Il Consiglio federale sta anche valutando le modalità del sostegno alla ricostruzione dell’Ucraina, cosa che ritiene importante e giusta. L’ammontare della partecipazione della Svizzera deve reggere il confronto sul piano internazionale. Il fondo non andrà però semplicemente alimentato con le risorse dell’attuale bilancio ordinario della cooperazione internazionale (CI). Le possibilità di destinare fondi per arginare ulteriori focolai di crisi attingendo alle risorse destinate alla CI sono esaurite (cfr. risposta del Consiglio federale all’interpellanza Chassot 23.3830).Una destinazione vincolata delle entrate supplementari è in linea con le disposizioni transitorie concernenti l’imposizione minima dell’OCSE, poiché un contributo sostanziale alla ricostruzione dell’Ucraina mette le imprese svizzere in una buona posizione per aggiudicarsi commesse nel quadro dei grandi progetti di ricostruzione previsti. Questo modo di utilizzare le entrate supplementari rafforza pertanto la piazza economica svizzera.
- Titolo dell'oggettoIstituzione di un fondo per la ricostruzione dell’Ucraina
- Risposta del CF / Ufficio
Si rimanda al parere del Consiglio federale relativo alla mozione della Commissione delle finanze CN 23.4350. Per quanto concerne l’utilizzo delle ulteriori entrate derivanti dall’imposizione minima dell’OCSE, la Confederazione impiega la propria quota innanzitutto per compensare gli oneri supplementari nella perequazione finanziaria. Le restanti risorse finanziarie saranno destinate a misure volte a promuovere ulteriormente l’attrattiva della piazza economica svizzera, conformemente alla disposizione transitoria contenuta nella Costituzione federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. - Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di istituire un fondo per la ricostruzione dell’Ucraina. Le relative basi giuridiche devono essere concepite in modo tale che l’importo messo a disposizione non sia a carico del bilancio ordinario della cooperazione internazionale.
Occorre in particolare valutare una destinazione vincolata al fondo per la ricostruzione dell’Ucraina delle entrate supplementari derivanti dalla quota della Confederazione dell’imposizione minima dell’OCSE, come pure ulteriori opzioni di finanziamento che non gravino sul bilancio ordinario.
L’importo depositato nel fondo è stabilito sulla base di un confronto internazionale. Non è necessario che i contributi e i prelievi dal fondo risultino in pareggio ogni anno.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0