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Sostituire i parlamentari in caso di maternità, paternità e malattia di lunga durata

(18.4370)PostulatoLiquidato
Svizzera14 dic 2018
Profilo
Tipo
Postulato
Stato
Liquidato
Parlamento
Svizzera
Numero
18.4370
Inizio
14 dic 2018
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20184370
Contributi(12)
Cronologia(4)
  • Reiezione
    Consiglio nazionale
  • Liquidato
  • L'Ufficio propone di respingere il postulato.
    Consiglio federale
  • Non ancora trattato dalla Camera
Testi(4)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Sostituire i parlamentari in caso di maternità, paternità e malattia di lunga durata
  • Risposta del CF / UfficioTEXT

    In virtù della Costituzione federale, il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati eletti dal Popolo a suffragio diretto (art. 149 Cost.); non è prevista la possibilità di una supplenza. Introdurre una soluzione di questo tipo per i parlamentari eletti presupporrebbe quindi, non da ultimo, anche una revisione della Costituzione. Senza una base costituzionale non sarebbero possibili una "delega temporanea" né "soluzioni pragmatiche", come propone l'autrice del postulato.

    Alcuni Cantoni (Ginevra, Grigioni, Giura, Neuchâtel e Vallese) hanno introdotto un sistema di supplenza per i propri parlamenti; altri (Basilea Città e Berna) hanno esaminato la possibilità di fare altrettanto, ma vi hanno rinunciato.

    Introdurre un sistema di supplenza a livello federale avrebbe importanti conseguenze per l'organizzazione dell'attività della Camera. L'Ufficio reputa eccessivo l'onere attuativo sotto il profilo sia legislativo, sia organizzativo, e propone perciò di respingere il postulato.

    Se si intende perseguire gli obiettivi di tale richiesta, sarebbe più opportuno ed efficace presentare un'iniziativa parlamentare, all'attenzione della Commissione delle istituzioni politiche, per una corrispondente modifica della Costituzione.

  • Testo depositatoTEXT

    L'Ufficio è invitato a elaborare in un rapporto possibili varianti per una soluzione riguardante la sostituzione dei parlamentari durante i congedi di maternità o paternità e in caso di malattia prolungata.

    In particolare, occorre mostrare,

    1. quali adeguamenti giuridici e costituzionali dovrebbero essere apportati per una determinata soluzione riguardante i sostituti,

    2. per una delega temporanea del mandato o se

    3. potrebbero essere offerte soluzioni pragmatiche anche senza adeguamenti giuridici.

  • MotivazioneTEXT

    Ai sensi dell'articolo 10 della legge sul Parlamento, i parlamentari sono tenuti a partecipare alle sedute delle Camere e delle Commissioni. Anche il popolo che elegge i deputati si aspetta che adempiano il proprio mandato coscienziosamente e, se possibile, senza assenze. Mentre ciò, di solito, è possibile senza problemi nelle commissioni poiché, in base all'articolo 18 del regolamento del Consiglio nazionale, i membri possono farsi sostituire, la situazione è diversa nelle sedute plenarie delle due Camere. Come è tipico di un Parlamento di milizia, è raro che tutti i suoi membri siano presenti a una seduta della Camera. Probabilmente le ragioni sono molteplici. Tuttavia, il congedo maternità è un caso particolare, in quanto l'assenza prolungata è spesso inevitabile per motivi legali e pratici. Anche senza complicazioni postnatali, spesso nelle prime settimane dopo il parto la madre non può lasciare a lungo solo il neonato. Inoltre, una madre che nelle prime 14 settimane dopo il parto svolge un lavoro (e tale è oggi considerata la partecipazione a una seduta delle Camera) perde il diritto all'indennità di maternità (art. 16d LIPG e art. 25 OIPG). Ciò rende molto difficile per le giovani madri ricoprire cariche politiche e la compatibilità tra politica e maternità non è sufficientemente garantita.

    Ovviamente in futuro una soluzione riguardante i sostituti andrà applicata anche ai parlamentari in congedo paternità e ai parlamentari in caso di assenze di lunga durata dovute a malattia.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0