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Rendere punibile l'usurpazione d'identità nell'intenzione di nuocere, per mezzo degli strumenti di comunicazione informatici

(13.445)Iniziativa parlamentareLiquidato
Svizzera18 set 2013
Profilo
Tipo
Iniziativa parlamentare
Stato
Liquidato
Parlamento
Svizzera
Numero
13.445
Inizio
18 set 2013
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20130445
Contributi(12)
Cronologia(6)
  • Liquidato
  • Non è dato seguito
    Consiglio nazionale
  • Nessuna adesione
    Commissione degli affari giuridici Consiglio degli Stati
  • Dare seguito (Camera prioritaria)
    Commissione degli affari giuridici Consiglio nazionale
  • L'iniziativa parlamentare viene ripresa dal Signor Golay.
    Consiglio nazionale
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Rendere punibile l'usurpazione d'identità nell'intenzione di nuocere, per mezzo degli strumenti di comunicazione informatici
  • Testo depositatoTEXT

    Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

    Il Codice penale è completato con una disposizione che reprime l'usurpazione d'identità per mezzo degli strumenti di comunicazione informatici, quando l'autore agisce nell'intenzione di nuocere.

  • MotivazioneTEXT

    La pratica quotidiana ci insegna che è facile usurpare l'identità di terzi per mezzo degli strumenti di comunicazione informatici. Utilizzando l'identità di terzi si può ad esempio agire in modo fraudolento o, più semplicemente, esprimersi sulle reti sociali.

    A seconda delle azioni compiute sotto falsa identità il pregiudizio subito dalla persona la cui identità è stata usurpata è tanto più grave poiché è difficile correggere l'errore in cui sono stati tratti i destinatari, il cui numero non è sempre determinato.

    Attualmente il nostro Codice penale non prevede infrazioni del genere; solamente la truffa, consumata o tentata, è punibile a seconda del grado di astuzia di cui ha dato prova l'autore utilizzando falsamente l'identità di terzi. Tuttavia, nella misura in cui il danno provocato da questo tipo di azione, in particolare il danno alla reputazione e all'onore, è difficilmente quantificabile, l'azione civile non è intrapresa e l'autore non è chiamato a rispondere delle conseguenze delle proprie azioni.

    Diventa dunque giustificato rendere questo tipo di comportamento un reato specifico. Tuttavia, per non estendere eccessivamente il campo d'azione del diritto penale, si suggerisce che la punibilità sia soggetta alla condizione soggettiva dell'intenzione di nuocere, che il Codice penale già disciplina agli articoli 145 e 312.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0