Modifica della legge sulla protezione delle acque
(12.321)- Testo depositato
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Lucerna presenta la seguente iniziativa:
Nell'articolo 36a della legge sulla protezione delle acque il Consiglio federale, quando emana le disposizioni esecutive per fissare lo spazio riservato alle acque, deve essere tenuto a far sì che gli obiettivi e i principi della pianificazione del territorio siano armonizzati fra loro in modo esaustivo ed equivalente. Nell'ambito dell'attuazione delle prescrizioni concernenti lo spazio riservato alle acque, deve essere data la priorità all'uso parsimonioso del suolo sia all'interno sia all'esterno dell'area urbana. Occorre in particolare poter considerare e ponderare in modo equivalente i bisogni della popolazione e gli interessi nei settori dello sviluppo degli insediamenti, dell'agricoltura, dell'ambiente e delle acque.
- Titolo dell'oggettoModifica della legge sulla protezione delle acque
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