Moratoria della coltivazione di piante geneticamente modificate. Proroga
(08.312)Svizzera2 mag 2008
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- Testo depositato
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, la Repubblica e Cantone di Ginevra sottopone all'Assemblea federale la seguente iniziativa:
Le autorità federali sono invitate a prorogare di almeno tre anni, mediante una legge, la moratoria dell'impiego di organismi geneticamente modificati di cui all'articolo 197 numero 7 della Costituzione federale.
- Titolo dell'oggettoMoratoria della coltivazione di piante geneticamente modificate. Proroga
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0