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Concretizzazione del diritto di ricorso delle associazioni in materia di responsabilità, finanziamento e regolamento di procedura

(04.310)Iniziativa cantonaleLiquidato
Svizzera25 nov 2004
Profilo
Tipo
Iniziativa cantonale
Stato
Liquidato
Parlamento
Svizzera
Numero
04.310
Inizio
25 nov 2004
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20040310
Contributi(5)
  • Ruedi AeschbacherAutorePartito Evangelico
  • Kommission für Rechtsfragen NRCommissione competente
  • Carlo SommarugaAutorePartito Socialista
  • Kommission für Rechtsfragen SRCommissione competente
  • StänderatConsiglio iniziale
Cronologia(6)
  • Stralcio dal ruolo
    Consiglio nazionale
  • Liquidato
  • Trattato dal Consiglio degli Stati
  • Vi è stato dato seguito
  • Dare seguito (Camera prioritaria)
    Commissione degli affari giuridici CN
Testi(2)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Concretizzazione del diritto di ricorso delle associazioni in materia di responsabilità, finanziamento e regolamento di procedura
  • Testo depositatoTEXT

    In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Argovia sottopone all'Assemblea federale l'iniziativa seguente:

    Nell'ambito della revisione del diritto di ricorso delle associazioni in atto (art. 12 LPN e art. 55 LPAmb), le basi legali relative al diritto di opposizione e di ricorso nei settori della protezione della natura e del paesaggio come pure della protezione dell'ambiente devono essere concretizzate in modo da stabilire i requisiti del diritto di ricorso, l'obbligo di rendiconto e il finanziamento delle organizzazioni aventi diritto di ricorso come pure il regolamento di procedura sotto il profilo della lotta contro gli abusi. Il Consiglio federale deve essere tenuto per legge a elaborare conformemen-te le ordinanze e le altre basi giuridiche di sua competenza.

    Si devono, in particolare, considerare gli aspetti seguenti:

    1. tutela della responsabilità

    - regolamentazione della base democratica in seno alle organizzazioni;

    - pubblicazione di un rendiconto annuo sull'esercizio del diritto di opposizione e di ri-corso;

    - possibilità per le autorità competenti (Consiglio federale, governi cantonali) di pri-vare determinate organizzazioni del diritto di opposizione e di ricorso in ragione del comportamento delle medesime;

    2. esame del campo d'applicazione

    - un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) deve essere necessario solo se il pro-getto di costruzione può effettivamente gravare notevolmente l'ambiente;

    - l'esame deve essere limitato ai settori della protezione dell'ambiente direttamente toccati dal progetto e non eccedere lo stretto indispensabile;

    - adeguamento delle basi legali sui valori soglia e le esigenze dell'EIA; le costruzioni conformi nelle zone edificabili vigenti devono sottostare all'obbligo di EIA solo in via eccezionale;

    - i ricorsi delle associazioni non devono essere ammissibili per i progetti che si fon-dano su decisioni popolari con forza esecutiva (sussidiariamente decisioni del par-lamento, eventualmente a maggioranza qualificata);

    3. miglioramento della procedura

    - le opposizioni che avrebbero potuto essere presentate durante la procedura di pianificazione dell'utilizzazione e non sono state presentate non sono ammissibili nelle fasi procedurali successive, per esempio nell'ambito della procedura di per-messo di costruzione;

    - obbligo d'assunzione dei costi: conseguenze se una sentenza o una decisione non assegnano più di quanto è stato offerto dalla controparte in caso di composizione amichevole del litigio;

    - intesa solo nell'ambito della procedura e dell'ordinamento giuridico nonché con l'accordo delle autorità;

    - un ricorso può avere effetto sospensivo solo nella misura in cui l'esecuzione dei lavori arrecherebbe un danno irreversibile all'ambiente;

    4. regolamento degli aspetti finanziari:

    - di norma, le associazioni devono partecipare ai costi di procedura;

    - le multe da parte di privati e le vendite facoltative devono essere vietate;

    - obbligo per le organizzazioni di informare il pubblico (obbligo di rendiconto) sui ri-corsi delle associazioni sotto il profilo della gestione finanziaria.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0